L'obbligo di referto per uno Psicologo

08/24/2022

La refertazione rappresenta per lo psicologo un dovere la cui omissione costituisce un reato contro l'amministrazione della giustizia, ma lo psicologo è tenuto al segreto professionale (1). Perché occorra l'obbligo di referto è necessario che la compromissione del segreto professionale sia giustificata in ragione dell'esistenza di un altro diritto superiore e contrario, come ad esempio un grave reato o il consenso del cliente. La riservatezza è la regola, qualsiasi deroga a tale riservatezza rappresenta un'eccezione. Tali deroghe sono le giuste cause: il consenso del proprio cliente (ad esempio è lui a chiederci di fare un referto), l'adempimento di un dovere (ad esempio quando è un magistrato a ordinarcelo) e lo stato di necessitá, cioé se il produrre un referto impedisce un delitto maggiore alla violazione del segreto professionale.

Il consenso del proprio cliente

Un esempio è una vittima di violenza che, fatta la segnalazione ai carabinieri, dichiara di essere seguita da uno psicologo. In questo caso, su richiesta dei carabinieri, lo psicologo deve redigere il referto, non prima di aver chiesto alla vittima di firmare una liberatoria che lo svincola dal segreto professionale. In qualsivoglia situazione il nostro cliente ci chiede di redigere un referto, noi dobbiamo redigerlo previo consenso scritto. Un altro esempio è se esercitiamo una consulenza a due persone che poi si separano e una delle due (mettiamo la moglie) ci chiede un referto. Possiamo rifiutarci se riteniamo giusto dover tutelare l'altra parte (mettiamo il marito), oppure dobbiamo redigere due referti identici e consegnarli ad entrambi.

Adempimento di un dovere

Non c'è reato se il referto viene richiesto per ordine legittimo di un Magistrato: un'autoritá superiore. Un esempio è legittima la richiesta di referto dopo il suicidio di un nostro cliente. Oppure dopo un omicidio, una violenza o un abuso. Se invece a far la richiesta é la Pubblica Amministrazione, come la Scuola, quest'ultima non ha nessun potere coercitivo di entrare nella vita privata di una persona senza il suo consenso (o senza il consenso dei genitori nel caso di un minorenne) perció non siamo tenuti a redigere alcun referto.

Lo stato di necessitá

Questo si configura quando sussiste un pericolo attuale di un danno grave alla persona. Lo psicologo puó sentirsi in obbligo di redigere referto dalla necessità di salvare qualcuno da un pericolo attuale (approfondisci qui). Per esempio se redigiamo un referto che salva qualcun'altro da un grave pericolo. Ricordo comunque che lo psicologo libero professionista non è tenuto all'obbligo di denuncia, bensí al segreto professionale. Se per esempio un nostro cliente ci confessa che vuole commettere un crimine, noi non siamo obbligati a denunciarlo ma, se lo facciamo, dobbiamo essere consapevoli di farlo per evitare un danno maggiore da quello che provocheremmo violando il segreto professionale. 

Cosa deve e non deve contenere una relazione

Qualsiasi relazione per un tribunale deve contenere la veritá dei fatti. La veritá dei fatti, in psicologia, è data dai fatti storici riferiti e la correttezza del ragionamento interpretativo. Qualsiasi osservazione sullo stato mentale del cliente deve essere motivata e accettabile. Il ragionamento, le interpretazioni cliniche, devono essere ben fondate, chiare e dimostrabili. In riferimento ai fatti storici, è necessario essere precisi e non evitare di riferirli se ne siamo venuti a conoscenza, per non essere perseguibili penalmente per testimonianza reticente (leggi qui per approfondire su come stendere una relazione).


(1) Quando un soggetto terzo ci chiede un referto, chiede di poter interferire e compromettere il nostro rapporto professionale con il nostro cliente e nella sua vita privata e familiare. Tale interferenza non è ammessa dal nostro ordinamento in virtú del segreto professionale (in particolare l'art. 4 e l'art. 11 del codice deontologico), del diritto alla privacy, dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 2 della Costituzione Italiana. Questa regola vale sia per soggetti privati, che per enti pubblici.